Chiusura della partita IVA: evita le sanzioni

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Il lavoro a tempo indeterminato che stavamo tanto aspettando, gli affari che non decollano o un trasferimento all’estero per rincorrere il lavoro dei propri sogni, sono solo alcune delle cause che portano a sottovalutare l’importanza della chiusura delle proprie posizioni fiscali.
Se infatti tutti non prendiamo alla leggera le pratiche di apertura al momento di iniziare una nuova attività, la stessa cura non è data al momento della sua cessazione, complice anche il dispendio economico in professionisti che queste chiusure possono comportare.
E’ notizia recente che con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2019, tutte le Partite IVA inattive da un triennio, saranno chiuse d’ufficio.
Ma cosa intendiamo per partita Iva inattiva?
Il discrimine che porta a considerare una partita Iva inattiva è dato dalla mancanza di presentazione delle dichiarazioni, in particolare:
- dichiarazione dei redditi dell’impresa;
- dichiarazione annuale Iva;
- dichiarazione di lavoro autonomo.
Anche solo una delle motivazioni suddette potrà comportare la cessazione della Partita Iva.
Bene, ci pensano loro e mi sgravano da un compito!?
Attenzione a esultare, infatti la mancata comunicazione della cessazione Iva comporta sanzioni, anche piuttosto pesanti.
In prima istanza l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione al contribuente dando 60 giorni di tempo per giustificare la mancata chiusura e la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie.
Attraverso l’anagrafe tributaria infatti l’Agenzia delle Entrate è perfettamente in grado di individuare tutti i soggetti interessati.
Ok, ma a quanto ammontano le sanzioni?
L’omessa dichiarazione di cessazione comporta una sanzione variabile da € 516 a € 2.065, ridotta a € 172 (un terzo del minimo) se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.
Il mancato pagamento comporta l’emissione della cartella esattoriale, con tutti gli aggravi del caso.
Ma pagando i 172 euro sono a posto con le chiusure?
Assolutamente NO, molto spesso l’apertura IVA ha comportato una serie di comunicazione agli enti, e la mancata comunicazione di cessazione comporta l’irrogazione delle sanzioni da ogni singolo Ente.
Poniamo l’esempio di un negozio.
Una volta che la saracinesca si sarà abbassata non sarà sufficiente comunicare la nostra cessazione all’Agenzia delle Entrate ma dovremmo preventivamente comunicare a vari Enti le varie comunicazioni, quali ( a titolo di esempio):
- cessazione Comunale;
- cessazione INAIL (a seconda dei casi);
- cessazione IVA;
- cessazioni eventuali Unità Locali;
- cessazione Camera di Commercio.
Attenzione anche alla cessazione Camerale, infatti nel caso di tardiva cancellazione non sarà solo dovuta la sanzione per la tardiva comunicazione ma occorrerà versare anche ogni diritto camerale arretrato, anche nel caso di data retroattiva.
Ma da dove parto per fare tutte queste cessazioni?
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